convenzione dell'Aja – nexo corporation https://nexocorp.com/it/ Tue, 19 Apr 2016 23:00:00 +0000 it-IT hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.2.20 IL GIURAMENTO DELLA TRADUZIONE https://nexocorp.com/it/il-giuramento-della-traduzione/ https://nexocorp.com/it/il-giuramento-della-traduzione/#respond Tue, 19 Apr 2016 23:00:00 +0000 https://nexocorp.com/il-giuramento-della-traduzione/ Se vi state per trasferire in un altro paese per motivi di studio o lavoro, se la vostra azienda sta attivando rapporti con l’estero oppure vi trovate ad affrontare una controversia di natura internazionale potreste sentirvi richiedere dal paese di destinazione la traduzione giurata dei documenti o magari l’asseverazione o ancora la legalizzazione. Non avendo mai avuto necessità di tale servizio vi starete chiedendo a chi rivolgervi ma soprattutto: una traduzione cosa???

Uno dei servizi che Nexo Corporation include nella propria offerta linguistica riguarda proprio questo specifico aspetto legato alla traduzione di carte contrattuali, attesti o documentazioni dirette all’estero.

Con questo breve articolo cerchiamo di fare un po’ di chiarezza sulle tipologie appena nominate.

Esistono tipi di traduzioni per cui è richiesto l’intervento del tribunale e per ognuna è prevista una specifica applicazione; c’è la traduzione giurata o Asseverazione e poi c’è la traduzione legalizzata o l’Apostilla.

Per rendere ufficialmente validi all’estero i documenti rilasciati in Italia, è necessario che le traduzioni degli stessi siano “giurate” ossia “asseverate”. Per portare a termine tale procedura, il traduttore giurato iscritto all’albo CTU del Tribunale presta il suo giuramento per la traduzione svolta presso la specifica cancelleria del Tribunale, il fascicolo – composto così da originale e traduzione –  resta registrato nel libro cronologico dell’ufficio asseverazioni.

Il traduttore ufficiale assumendo civilmente e penalmente la suddetta responsabilità, firma e timbra la propria traduzione giurata utilizzando uno specifico verbale di asseverazione.

Per fare ciò è quindi imprescindibile che a tradurre e ad asseverare i documenti rivolti all’estero sia un traduttore professionista regolarmente iscritto all’albo CTU di uno dei Tribunali italiani.

Si ma cos’è l’asseverazione? È un atto pubblico con il quale si certificata l’esatta corrispondenza dei contenuti. In partica il traduttore fa un giuramento attraverso il quale attesta che la traduzione di quel documento da lui svolta rispetta l’originale e vi si attiene per tutta la sua lunghezza, anche per questa ragione si parla di asseverazione come di traduzione giurata.

Per tutte le traduzioni asseverate, se il documento deve essere presentato ufficialmente in un paese straniero ed avere nello stesso piena validità è necessaria anche la successiva Legalizzazione apposta dalla Procura della Repubblica presso lo stesso Tribunale sul retro del verbale di asseverazione.
Si tratta in pratica della legalizzazione della firma del funzionario (quindi del Cancelliere del Tribunale o del notaio) che ha controfirmato il verbale di giuramento del traduttore.
Secondo la Legge italiana, la legalizzazione della firma di un documento risulta necessaria in due casi:

1) legalizzazione documenti per l’estero: serve laddove le firme apposte su un qualsiasi atto o documento formato in Italia debbano avere valore legale, anche all’estero, dinnanzi a un’autorità estera.

“Le firme sugli atti e documenti formati nello Stato e da valere all’estero davanti ad autorità estere sono, ove da queste richiesto, legalizzate a cura dei competenti organi, centrali o periferici, del Ministero competente, o altri organi e autorità delegati dallo stesso.” (l’Art. 33, comma 1 del D.P.R. 28/12/2000 n°445)

2) legalizzazione documenti stranieri in Italia: occorre laddove sia necessario legalizzare, entro i confini dello Stato italiano, un documento formato all’estero.

“Le firme sugli atti e documenti formati all’estero da autorità estere e da valere nello Stato sono legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all’estero. Le firme apposte su atti e documenti dai competenti organi delle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane o dai funzionari da loro delegati non sono soggette a legalizzazione. Si veda l’articolo 31.” (D.P.R. 28/12/2000 n°445, Art. 33, comma 2)

Qualora il paese di destinazione del documento sia compreso nella lista degli Stati che hanno sottoscritto la Convenzione dell'Aja del 1961, verrà apposta la cosiddetta Apostilla, mentre se il paese non è uno dei firmatari di questa Convenzione, l’autorità italiana procederà alla semplice legalizzazione di firma del cancelliere del Tribunale o del notaio.

La legalizzazione viene effettuata presso la Procura della Repubblica ed il tempo standard richiesto dalla stessa per la restituzione dei fascicoli firmati è di tre giorni lavorativi.

Apostilla dell'Aja: postilla[po-stìl-la] s.f.

Etimologia: ← dal lat. mediev. postilla, forse comp. di pŏst ‘dopo’ e ĭlla ‘quelle cose’, perché queste annotazioni seguivano per lo più al testo, dir. Aggiunta, integrazione a un atto giuridico (da garzantilinguistica.it).

Quando si ritiene necessario ricorrere alla Apostilla anziché alla legalizzazione?

La legalizzazione documenti tramite Apostille viene emessa, di norma, dall’ambasciata dello Stato per il quale si vuole rendere legalmente riconosciuto il documento.

Questa alternativa, tuttavia, è valida solo per i Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell’Aja del 1961. In tal caso, la validazione del documento è immediatamente effettiva per tutti gli Stati della Convenzione.

Stati aderenti alla Convenzione dell'Aia (nei quali quindi un certificato con apostille è considerato valido):
A – Albania, Andorra, Anguilla, Antigua and Barbuda, Argentina, Armenia, Australia, Aruba Austria, Azerbaijan
B – Bahamas, Barbados, Belarus, Belgium, Belize, Bermuda, Bosnia and Herzegovina, Botswana, Brunei Darussalam, Bulgaria
C – Capo Verde, Cayman, China (Hong Kong), China (Macao), Colombia, Cook Islands, Costa Rica, Croatia, Cyprus, Curacao
D – Denmark, Dominica, Dominican Republic
E – Ecuador, El Salvador, Estonia
F – Fiji, Finland, France, Falkland
G – Georgia, Germany, Greece, Grenada, Gibraltar, Guernesey
H – Honduras, Hungary
I – Iceland, India, Ireland, Israel, Italy
J – Japan, Jersey
K – Kazakhstan, Korea (Republic of), Kirgizistan
L – Latvia, Lesotho, Liberia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg
M – Macedonia, Malawi, Malta, Man, Marshall Islands, Mauritius, Mexico, Moldova, Monaco, Mongolia, Montenegro. Montserrat
N – Namibia, Netherlands, New Zealand, Niue, Norway, New Hebrids
O – Oman
P – Panama, Poland, Portugal, Peru
R – Republic of Moldova, Romania, Russian Federation, Repubblica Ceca
S – Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent and the Grenadines, Samoa, San Marino, Salomon Isl., Sao Tome and Principe, Serbia, Seychelles, Slovakia, Slovenia, South Africa, South Rhodesia, Spain, Suriname, Swaziland, Sweden, Switzerland
T – Tonga, Trinidad and Tobago, Turkey
U – Ukraine, United Kingdom, USA, Uruguay, Uzbekistan
V – Vanuatu, Venezuela, Virgin Isl.

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